Alberi e siepi: la giusta distanza dal confine. Consigli su come piantare correttamente la siepe

Al momento della piantagione della siepe è necessario prestare attenzione alle distanze dal confine. Occorre osservare le distanze eventuali previste dal regolamento condominiale (nel caso si abiti in condominio). In mancanza di questo e in qualsiasi altra ipotesi occorre rispettare le distanze che sono riportate nel codice civile:

  • 50 centimetri per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutta di altezza non maggiore di 250cm  (le distanze devono però essere di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinia).
  • alberi di alto fusto: metri tre (si considerano tali gli alberi il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
  • alberi di non alto fusto: un metro e mezzo (si considerano tali gli alberi il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami);

Come si misura: la distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell’albero alla piantagione, dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina. Tali distanze non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purchè le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.
Altre norme importanti del Codice Civile in fatto di piante e confini:

Qualora, nonostante le prescritte distanze, i rami degli alberi si protendano sul fondo del vicino, questi può, in qualunque tempo, costringere il proprietario a tagliarli, e può lui stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo (salvi però, in ambedue i casi, i regolamenti e gli usi locali).

I frutti caduti naturalmente dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti, se gli usi locali non dispongono diversamente (art. 896 c.c.)